Condominio minimo: fruizione del Superbonus con il codice fiscale del condomino che ha effettuato i relativi adempimenti

Con la risposta n. 196 del 18/03/2021, relativamente alla fruizione del Superbonus da parte di un condominio minimo, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che: i condomìni che, non essendo obbligati, non hanno nominato un amministratore non sono tenuti a richiedere il codice fiscale; Per la fruizione della detrazione, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i relativi adempimenti; Il titolare del codice fiscale è tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio.

“Certificato dello stato legittimo degli immobili” ed è una sorta di “patente di conformità”, introdotta dal decreto semplificazioni convertito in legge nei giorni scorsi, che attesta la conformità della costruzione e garantisce l’assenza di abusi.

Il fine è quello di semplificare, appunto, le procedure edilizie, riducendo gli oneri per imprese e cittadini e velocizzare le pratiche anche per far fronte al rallentamento subito dal mercato a causa della pandemia.

Per rispondere a questo obiettivo, l’art. 10 del dl 76/2020, convertito con legge n. 120/2020, ha modificato l’art. 9 bis del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr n. 380/2001) prevedendo il “certificato di stato legittimo dell’immobile”, ossia una dichiarazione asseverata, rilasciata da un tecnico abilitato che non fa altro che attestare che l’immobile è stato costruito nel rispetto della legislazione urbanistica ed edilizia o che lo stesso presenta delle difformità che rientrano nell’ambito delle “tolleranze costruttive”, quelle modifiche cioè che non compromettono l’agibilità della costruzione e non costituiscono violazioni edilizie

Per il tribunale di Sulmona, la convocazione non effettuata alla pec indicata dal condomino all’amministratore è irregolare

A rischio l’assemblea condominiale convocata via mail. Se il condomino, infatti, riceve la convocazione ad un indirizzo di posta diverso da quello pec indicato all’amministratore, può chiedere l’annullamento della delibera adottata. È quanto ha stabilito il tribunale di Sulmona, nella sentenza n. 243/2020, accogliendo il ricorso di una condomina.

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 4 novembre 2020 la legge di conversione n. 159/2020 del decreto legge Covid che sancisce definitivamente la possibilità di svolgere le assemblee di condominio online con il consenso della sola maggioranza (e non dell’unanimità) dei condomini.

Alla luce delle modifiche intervenute ad ottobre e dell’attuale provvedimento, il nuovo art. 66 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, sesto comma, prevede dunque che “anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza”.

Rimane fermo che “il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione”.

Certificato dello stato legittimo degli immobili è una sorta di “patente di conformità”, introdotta dal decreto semplificazioni convertito in legge nei giorni scorsi, che attesta la conformità della costruzione e garantisce l’assenza di abusi.

Il fine è quello di semplificare, appunto, le procedure edilizie, riducendo gli oneri per imprese e cittadini e velocizzare le pratiche anche per far fronte al rallentamento subito dal mercato a causa della pandemia.

Per rispondere a questo obiettivo, l’art. 10 del dl 76/2020, convertito con legge n. 120/2020, ha modificato l’art. 9 bis del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr n. 380/2001) prevedendo il “certificato di stato legittimo dell’immobile”, ossia una dichiarazione asseverata, rilasciata da un tecnico abilitato che non fa altro che attestare che l’immobile è stato costruito nel rispetto della legislazione urbanistica ed edilizia o che lo stesso presenta delle difformità che rientrano nell’ambito delle “tolleranze costruttive”, quelle modifiche cioè che non compromettono l’agibilità della costruzione e non costituiscono violazioni edilizie

METODOLOGIE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA DA COVID 19

(SARS COV2 o CORONAVIRUS)

ALL’INTERNO DELLA PROPRIA AREA RISERVATA

I controlli saranno di natura prettamente documentale, su base selettiva, e potranno essere fatti nell’arco di otto anni. Nelle ipotesi di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito il provvedimento direttoriale dell’8 agosto precisa che nelle ipotesi in cui dai controlli effettuati risulti la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate procederà al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni, nei confronti dei beneficiari della detrazione (I Condomini), fino al 200% della detrazione usufruita.

AGGIORNAMENTI AL SUPERBONUS 110%

AGGIORNAMENTI SUL SUPERBONUS PRESENTI NEI VOSTRI ACCOUNT RISERVATI

SUPERBONUS FACCIATE 110%

Si informa tutti i nostri condomini che all’interno della parte riservata è presente un vademecum inerente al superbonus 110% da poter consultare.

DISPOSIZIONI ASSEMBLEE IN PERIODO COVID-19

Linee guida per assemblee Covid19